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Sez. L, Sentenza n. 4527 del 11/07/1981 (Rv. 415233 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - SOSTITUZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - SOSTITUZIONE DEL CONSULENTE D'UFFICIO - CONDIZIONI - VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE - NECESSITA - RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI - FACOLTA DISCREZIONALI DEL GIUDICE DEL MERITO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1981-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415233-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - SOSTITUZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - SOSTITUZIONE DEL CONSULENTE D'UFFICIO - CONDIZIONI - VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE - NECESSITA - RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI - FACOLTA DISCREZIONALI DEL GIUDICE DEL MERITO - PRESUPPOSTI.*

Mentre la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio, nel corso delle operazioni peritali, e subordinata alla esistenza di gravi motivi, la cui valutazione deve essere congruamente motivata, la rinnovazione delle operazioni peritali rientra nel potere discrezionale del giudice del merito il quale puo sempre disporla - a mezzo dello stesso o di altro ausiliare - qualora reputi inidonei o insufficienti i risultati del primo elaborato. (Conf 2083/79, mass n 398462; (Conf 2923/75, mass n 376981).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)