Sez. L, Sentenza n. 23 del 10/01/1990 (Rv. 464740 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - DICHIARAZIONI RESE DA QUESTE ULTIME - FONTE DI CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - CONFIGURABILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - DICHIARAZIONI RESE DA QUESTE ULTIME - FONTE DI CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - CONFIGURABILITÀ.*
Le dichiarazioni rese dalle parti in Sede di interrogatorio non formale, pur non contenendo alcuna confessione, possono costituire il fondamento del convincimento del giudice, e ciò specialmente nelle controversie di lavoro, nelle quali l'interrogatorio suddetto è previsto e regolato come un atto istruttorio obbligatorio per il giudice di primo grado, e soprattutto ove dette dichiarazioni trovino conforto in altri elementi di prova. (V 3349/83, mass n 428244; (V 1377/81, mass n 412005).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 117, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)