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Sez. U, Sentenza n. 1455 del 21/05/1973 (Rv. 364175 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - NATURA DI DIRITTO DI CONFINE - INSUSSISTENZA - CORRISPETTIVI DI SERVIZI - ESCLUSIONE - DIRITTO DOGANALE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1973-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364175-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - NATURA DI DIRITTO DI CONFINE - INSUSSISTENZA - CORRISPETTIVI DI SERVIZI - ESCLUSIONE - DIRITTO DOGANALE - CONFIGURABILITA.*

Il diritto per i servizi amministrativi - istituito con la legge 15 giugno 1950 n 330 - non rientra ne nella categoria dei diritti di confine (non essendo riconducibile ad alcuno dei Tributi tassativamente elencati nell'art 7 della legge doganale 25 settembre 1940, n 1424) ne in quella dei corrispettivi di servizi resi al privato - ostando a tale inquadramento sia il presupposto dell'imposizione, consistente nel fatto obiettivo dell'importazione, sia il criterio di Determinazione dell'imponibile, per il quale sono richiamate le norme per l'applicazione dei dazi di confine ad valorem - ma deve classificarsi tra i diritti doganali in senso ampio, cioe tra gli altri diritti, diversi da quelli di confine, che sono comunque riscossi in Sede di importazione.*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1950 num. 330 art. 4, Legge 15/06/1950 num. 330 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)