Sez. 1, Sentenza n. 6312 del 05/12/1979 (Rv. 403041 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - IMPORTAZIONI DA PAESI ADERENTI ALL'ACCORDO GATT DI GINEVRA - ESONERO.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - IMPORTAZIONI DA PAESI ADERENTI ALL'ACCORDO GATT DI GINEVRA - ESONERO.*
La legge 15 giugno 1950 n 330, istitutiva dei diritti per servizi amministrativi sulle merci importate, non ha abrogato o modificato le Disposizioni dell'accordo GATT di Ginevra del 30 ottobre 1947, come introdotte nell'ordinamento con la legge di ratifica 5 aprile 1950 n 295, sicche deve escludersi l'esigibilita dei diritti medesimi con riguardo ad importazioni da paesi aderenti al predetto accordo, atteso che questo pone il divieto di imposizioni doganali piu elevate di quelle vigenti alla data della sua stipulazione. (Conf 4064/79, mass n 400562; (Conf 3616/76, mass n 382360; (Conf 1455/73, mass n 364175).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947, Legge 05/04/1950 num. 295 art. 2, Legge 15/06/1950 num. 330
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)