Sez. 1, Sentenza n. 966 del 26/01/1995 (Rv. 490016 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Imprenditore - Pluralità di imprese - Esercizio in luoghi diversi - Dichiarazione di fallimento - Conflitto positivo di competenza - Principio di prevenzione - Applicabilità - Imprenditore - Titolarità di una impresa individuale e qualità di socio di una società di persone - Fallimento - Declaratoria da parte di due tribunali diversi - Conflitto positivo di competenza - Competenza - Tribunale competente per la dichiarazione di fallimento della società - Attribuzione - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Ove un soggetto eserciti una pluralità di imprese in luoghi diversi (o sia socio illimitatamente responsabile di più società di persone operanti in luoghi diversi) e possa, quindi, configurarsi l'ipotesi di concorrente competenza di vari tribunali in ordine alla dichiarazione di fallimento di detto soggetto, il conflitto positivo di competenza relativamente a tale pronuncia (denunciabile in ogni tempo con richiesta, anche d'ufficio, di regolamento, in applicazione analogica dell'art. 45 cod. proc. civ.) va risolto in favore della competenza del tribunale che per primo abbia assunto l'iniziativa di dichiarare il fallimento, in forza del generale principio di prevenzione, attesa l'inderogabile esigenza di unicità della procedura liquidatoria concorsuale contro il medesimo soggetto, salvo che questi sia contestualmente titolare di un'impresa individuale e socio illimitatamente responsabile di una società di persone (nel qual caso la competenza in ordine al fallimento va attribuita al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento della società commerciale e dei suoi soci, per ragione di connessione). (Nella specie era stato dichiarato il fallimento della medesima persona da parte di due diversi tribunali, in relazione alla titolarità da parte della medesima di due distinte ed autonome imprese individuali, e uno dei due tribunali aveva denunciato in cassazione il conflitto positivo di competenza, richiedendo d'ufficio il relativo regolamento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)