Sez. 3, Sentenza n. 9735 del 22/04/2013 (Rv. 625986 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - SANATORIA | Contratti agrari - Sanatoria della morosità - Importo del canone determinato giudizialmente - Mancato pagamento della rivalutazione sulle somme stabilite - Risoluzione per inadempimento - Verifica giudiziale in ordine all'importo liquidato - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - SANATORIA
In caso di concessione di termine per sanare la morosità in un contratto agrario, operata con riferimento ad un importo del canone determinato in corso di causa (nella specie, mediante consulenza tecnica d'ufficio) e senza espressa menzione della spettanza della rivalutazione sulle relative somme, la mancata corresponsione di tale accessorio non è di per sé inadempimento "grave", ai fini della pronuncia di risoluzione, incombendo al giudice, ove sussista contestazione, di accertare se la rivalutazione fosse stata, o meno, compresa nell'importo stabilito ai fini della sanatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)