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Sez. 3, Sentenza n. 8099 del 03/04/2013 (Rv. 625649 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - SANATORIA | Contratti agrari - Risoluzione per inadempimento - Sanatoria ex art. 5, terzo comma, della legge n. 203 del 1982 - Limiti - Morosità - Preventiva contestazione - Necessità - Durata dell'inadempimento nel pagamento dei canoni - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625649-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - SANATORIA

In tema di risoluzione di contratto agrario la facoltà dell'affittuario, prevista dall'art. 5, terzo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, di sanare l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione della contestazione proveniente dal locatore, con effetti preclusivi della risoluzione stessa, viene meno soltanto in presenza di violazioni irreversibili, tali, cioè, da impedire la medesima sanatoria, o costituenti reati in danno del concedente; ipotesi fra le quali non può annoverarsi la semplice morosità, che integra, invece, qualunque sia stata la durata del protrarsi del mancato pagamento dei canoni, un tipico inadempimento sanabile, tale quindi da imporre, se invocata a fini risolutori, la sua preventiva contestazione ai sensi della succitata norma, sotto pena dell'improponibilità della domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5 com. 3, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)