Sez. U, Sentenza n. 10891 del 07/08/2001 (Rv. 548837 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI | Identificazione con la connessione "ex" artt. da 31 a 36 cod. proc. civ. - Domanda di manleva proposta dallo spedizioniere, convenuto per inadempimento dal mandante, invocante la garanzia impropria nei confronti del trasportatore straniero - Giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'(abrogato) art. 4, n. 3, cod. proc. civ. - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI
La connessione tra domande, contemplata dall'abrogato art. 4, numero 3, cod. proc. civ. quale criterio di collegamento per la giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero, si identifica con quella idonea a determinare modificazioni della competenza alla stregua delle previsioni di cui agli artt. da 31 a 36 del codice di rito; ne consegue che essa non si configura in ipotesi di compresenza di domanda principale e di domanda di garanzia impropria, atteso che l'art. 32 cod. proc. civ. concerne la sola garanzia propria, fondata sullo stesso titolo o su un titolo interdipendente rispetto a quello della domanda principale. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto all'azione di manleva esperita, dal convenuto in inadempimento di obbligazioni nascenti da un contratto di spedizione, nei confronti di una società britannica cui era stato commesso il trasporto che esso convenuto era stato incaricato dal mandante di organizzare, e ciò trattandosi di responsabilità aventi titolo nell'inosservanza di obblighi scaturenti da contratti distinti e non interdipendenti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)