Sez. 3, Sentenza n. 4211 del 11/12/1974 (Rv. 372881 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PROPONIBILITA - DIVIETO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PROPONIBILITA - DIVIETO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*
Il divieto di pronunciare su domanda nuova in grado di appello permane malgrado l'accettazione del contraddittorio, poiche, a differenza di quanto accade in primo grado, ove il divieto di mutare o ampliare la domanda e posto in funzione dell'interesse della controparte, la norma che impedisce alla parte di proporre in appello e al giudice di esaminare la domanda nuova si ricollega alla struttura ed alla funzione di tale processo, nel quale l'esigenza inderogabile di rispettare il principio del doppio grado si traduce in una preclusione all'Esercizio della giurisdizione. (V 709'73, mass n 362895).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)