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Sez. 1, Sentenza n. 2186 del 11/03/1997 (Rv. 502963 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Esaurimento del grado del procedimento "cagionatore" del fatto dannoso - Necessità - Limiti - Presupposti per l'esercizio dell'azione risarcitoria.
Stato
decisa il 1997-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502963-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 4, secondo comma, della legge 13 aprile 1988 n. 117 pone "l'esaurimento del grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno" quale presupposto per l'esercizio dell'azione risarcitoria nei soli casi nei quali avverso il provvedimento (asserito) causa del danno non siano previsti rimedi (specifici o consistenti nella possibilità di modifica o revoca del provvedimento stesso).

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)