Sez. 1, Sentenza n. 76 del 04/01/2001 (Rv. 542953 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione di responsabilità "ex lege" 117/1988 - Proposizione - Termine di decadenza biennale - Decorrenza - Pronuncia del tribunale in camera di consiglio ex art. 5 legge citata - Audizione delle parti processuali - Necessità - Audizione personale delle parti in lite - Necessità - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile dei magistrati, la pronuncia con la quale il tribunale investito della domanda risarcitoria rilevi l'intervenuta decadenza dal diritto di proporre la domanda stessa per decorso del relativo termine biennale deve ritenersi legittima tutte le volte in cui siano state ascoltate, in camera di consiglio, ex art. 5 legge 117/88, le parti processuali (e cioè il difensore dell'istante e l'Avvocatura dello Stato), non essendo, all'uopo, necessaria anche l'audizione personale delle parti interessate.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)