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Sez. U, Sentenza n. 2634 del 30/05/1989 (Rv. 462934 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - MANCANZA - CONFISCA DEL VEICOLO - PAGAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA IN MISURA RIDOTTA PER L'INFRAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462934-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - MANCANZA - CONFISCA DEL VEICOLO - PAGAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA IN MISURA RIDOTTA PER L'INFRAZIONE - IRRILEVANZA.*

La confisca del veicolo, ai sensi dell'art. 21 terzo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, per violazione dell'art. 58 ottavo comma del codice stradale (divenuto nono comma a seguito della modifica di cui all'art. 8 della legge 10 febbraio 1982 n. 38), riguardante la carta di circolazione, deve essere "sempre disposta", e non ha come indefettibile presupposto l'emissione di ordinanza-ingiunzione per detta violazione, sicché non trova impedimento nella circostanza che non venga irrogata la pena pecuniaria per la violazione medesima, a seguito del pagamento in misura ridotta effettuato a norma dell'art. 16 della citata legge n. 689 del 1981. (V 4614/87, mass n 453279; (V 1698/86, mass n 445040; (V 1362/85, mass n 439424).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 58, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 CORTE COST., Legge 10/02/1982 num. 38 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)