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Sez. 2, Sentenza n. 1018 del 04/11/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171712 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZA DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - FATTO - NOZIONE - EFFETTO SULLA CIRCOSTANZA - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 62 N. 4 COD. PEN.- DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1985-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171712-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZA DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - FATTO - NOZIONE - EFFETTO SULLA CIRCOSTANZA - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 62 N. 4 COD. PEN.- DIFFERENZA.*

Il concetto di "fatto", quale risulta dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen., a seguito della modifica intervenuta con l'art. 15 della legge 22 maggio 1975 n. 152, non si identifica con quello di danno patrimoniale, ma è più ampio e comprende altri possibili elementi. Ne consegue che la particolare tenuità del fatto, che integra gli estremi della ipotesi attenuata di ricettazione di cui allo articolo suindicato, differisce dalla speciale tenuità del danno, prevista dalla norma dell'art. 62 n. 4 cod. pen., perché, mentre in quest'ultimo caso assume rilievo solo il profilo patrimoniale, nell'altro, dovendosi aver riguardo all'insieme di tutti gli elementi del fatto, l'aspetto patrimoniale non è né esclusivo né decisivo. (V mass n 165297).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)