diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6538 del 19/01/1984 Ud. (dep. 14/07/1984) Rv. 165297 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL FATTO DI "PARTICOLARE TENUITÀ" - RIFERIMENTO AD ELEMENTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - RILEVANZA DETERMINANTE DI TALI ELEMENTI RISPETTO AL VALORE ECONOMICO O AL NUMERO DELLE COSE RICETTATE, - LEGITTIMITÀ. FATTISPECIE: NATURA CLANDESTINA DI UN'UNICA ARMA.*
Stato
decisa il 1984-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165297-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL FATTO DI "PARTICOLARE TENUITÀ" - RIFERIMENTO AD ELEMENTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - RILEVANZA DETERMINANTE DI TALI ELEMENTI RISPETTO AL VALORE ECONOMICO O AL NUMERO DELLE COSE RICETTATE, - LEGITTIMITÀ. FATTISPECIE: NATURA CLANDESTINA DI UN'UNICA ARMA.*

Nell'art. 648, secondo comma, cod. pen., per definire la relativa ipotesi attenuata di ricettazione, il legislatore ha usato la espressione "fatto di particolare tenuità". Il termine "fatto" non può certo essere identificato con l'espressione "danno patrimoniale", usata invece dall'art. 62, n. 2, cod. pen. ai fini della configurabilità dell'attenuante comune del danno patrimoniale di "speciale tenuità"; invero il concetto di fatto ha un significato e un contenuto più ampio di quello di danno, sicché esso, pur non escludendo che il valore della cosa ricettata possa essere tenuto presente dal giudice, è comprensivo di altri possibili elementi che possono caratterizzare il caso concreto. Detti elementi, sia di natura soggettiva che oggettiva, possono assumere, in relazione alla singola fattispecie, un significato determinante ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, valutato nella sua globalità, rispetto al valore economico ovvero al numero delle cose ricettate. (fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione della circostanza attenuante, fondata sulla natura clandestina dell'arma, ritenuta conferente connotati di particolare gravità al fatto pur trattandosi di ricettazione di una unica arma, e sulla notevole intensità del dolo, anche con riferimento a tale natura). (V mass n 154807; (V mass n 152491; (V mass n 147092; (V mass n 145324; (V mass n 140996; (V mass n 140936).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)