Sez. 2, Sentenza n. 15659 del 12/12/2000 (Rv. 542588 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - IN GENERE | Rimessione del giudizio possessorio al giudice del petitorio - Limiti - Pendenza del giudizio possessorio in secondo grado e del petitorio in primo grado - Inapplicabilità dell' art. 704 secondo comma cod. proc. civ. - Fondamento.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - IN GENERE
La rimessione del giudizio possessorio al giudice del procedimento petitorio, ai sensi dell' art. 704 cod. proc. civ., secondo comma, non può esser disposta dal giudice di secondo grado, adito avverso il provvedimento che ha definito il giudizio possessorio, perché la connessione non incide sulla competenza per gradi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704, Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)