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Sez. U, Ordinanza n. 9284 del 25/06/2002 (Rv. 555348 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Passaggio dal sistema delle convenzioni a quello dell'accreditamento (D.Lgs n. 502 del 1992) - Controversie aventi ad oggetto principale la determinazione dei contenuti della convenzione originaria - Qualificazione dei rapporti - Concessioni "ex lege" di attività di servizio pubblico - Configurabilità - "Ratio" - Fattispecie relativa a controversia sulla giurisdizione.
Stato
decisa il 2002-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555348-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

In materia di Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dei rapporti di concessione "ex lege", e con riguardo alle controversie che hanno ad oggetto principale l'originaria determinazione del contenuto delle convenzioni (pregiudiziale rispetto alle questioni riguardanti il pagamento dei corrispettivi), va - anche a prescindere dalla nuova disciplina del riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi introdotta dall'art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205 - affermata, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 5 dicembre 1971, n. 1034, la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che, anche alla luce della normativa applicabile "ratione temporis" (il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive norme di attuazione ed integrazione), con il passaggio dei rapporti tra le istituzioni sanitarie private e il Servizio sanitario nazionale dal sistema della convenzione a quello cosiddetto dell'accreditamento, non è venuta meno la qualificabilità degli stessi rapporti come concessori, salva la particolarità rappresentata dalla loro natura di concessioni "ex lege" di attività di servizio pubblico (con la conseguenza che la disciplina delle stesse è dettata in via generale dalla legge, pur con rinvii integrativi a normative di secondo grado o regionali), dato che è in questione lo svolgimento da parte dello Stato di uno dei suoi compiti fondamentali (la realizzazione dell'interesse pubblico alla salute), che esso continua ad adempiere sia mediante strutture pubbliche, sia con altre a titolarità privata, con il necessario ricorso a controlli - anche preventivi - in relazione alla particolare rilevanza della materia e alla rilevantissima incidenza economico - finanziaria del settore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)