Sez. U, Sentenza n. 88 del 20/02/1999 (Rv. 523409 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Passaggio dal sistema delle convenzioni a quello dell'accreditamento (D.Lgs. n. 502/1992) - Qualificazione dei rapporti - Concessioni "ex lege" di attività di servizio pubblico - Configurabilità - "Ratio" - Fattispecie relativa a controversia sulla giurisdizione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
Con il passaggio dei rapporti tra istituzioni sanitarie private e Servizio sanitario nazionale dal sistema della convenzione a quello cosiddetto dell'accreditamento (D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive norme di attuazione ed integrazione) non è venuta meno la qualificabilità degli stessi rapporti come concessori, salva la particolarità che ora si è in presenza di concessioni "ex lege" di attività di servizio pubblico (con la conseguenza che la disciplina delle stesse è dettata in via generale dalla legge, pur con rinvii integrativi a normative di secondo grado o regionali), dato che è in questione lo svolgimento da parte dello Stato di uno dei suoi compiti fondamentali - la realizzazione dell'interesse pubblico alla salute -, che esso continua ad adempiere sia mediante strutture pubbliche, sia con altre a titolarità privata, con il necessario ricorso a controlli anche preventivi in relazione alla particolare rilevanza della materia e alla rilevantissima incidenza economico - finanziaria del settore. (La S.C. ha enunciato il riportato principio al fine di dirimere questioni di giurisdizione, risolte sulla base anche di considerazioni più specifiche).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)