Sez. L, Sentenza n. 3902 del 07/06/1983 (Rv. 428826 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - MANSIONI DI RICEVITORE - ELEMENTO CARATTERIZZANTE - MANSIONI DELL'AGENTE - DISTINZIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - MANSIONI DI RICEVITORE - ELEMENTO CARATTERIZZANTE - MANSIONI DELL'AGENTE - DISTINZIONE.*
Alla stregua dell'art. 6 del C.C.n.L. 21 aprile 1940 (e successive modificazioni) per i dipendenti di società appaltatrice di imposte di consumo, l'elemento caratterizzante delle mansioni di ricevitorie, distinte da quelle proprie dell'agente - la cui posizione è definita dall'art. 313 del R.d. n. 1138 del 1936 come quella che comporta l'Esercizio delle normali funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte - è costituito dall'espletamento di servizi amministrativi di cassa e riscossione, per la cui configurazione non è sufficiente un'attività di mera e generica contabilizzazione degli incassi, connessa e conseguente all'Esercizio delle suddette funzioni di accertamento e liquidazione dell'imposta, da versare poi all'incaricato dei menzionati servizi amministrativi di cassa. (V 6751/81, mass n 417635; (V 4366/80, mass n 408234).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 313, Contr. Coll. 21/04/1940
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)