Sez. L, Sentenza n. 6751 del 22/12/1981 (Rv. 417635 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - MANSIONI DI RICEVITORE DI PRIMA CLASSE ADDETTO IN GESTIONE DI CLASSE SUPERIORE - ELEMENTO DISTINTIVO - AGENTE ADDETTO A SPORTELLO PERIFERICO COME AGENTE UNICO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - MANSIONI DI RICEVITORE DI PRIMA CLASSE ADDETTO IN GESTIONE DI CLASSE SUPERIORE - ELEMENTO DISTINTIVO - AGENTE ADDETTO A SPORTELLO PERIFERICO COME AGENTE UNICO - ESCLUSIONE.*
Alla stregua dell'art. 6 del C.C.n.L. del 30 ottobre 1953 per i dipendenti di società appaltatrici di imposte di consumo, recepito nel d.P.R. 26 dicembre 1961 n. 1810, l'elemento distintivo delle mansioni di ricevitore di prima classe addetto in gestione di classe superiore è costituito, oltre che dall'Esercizio delle normali funzioni di sorveglianza e accertamento previste dall'art. 313 R.d. 30 aprile 1936 n. 1138 (regolamento di esecuzione del T.U. Sulla finanza locale), dall'espletamento dei servizi amministrativi di cassa e di riscossione che si concretano nello svolgimento di una specifica attività di contabilizzazione di tutte le somme provenienti da vari uffici e di imputazione ai vari titoli di bilancio; pertanto, detta qualifica non spetta all'agente addetto a sportello periferico come agente unico, che provveda ad una contabilizzazione sommaria, conseguente e complementare all'opera di liquidazione e riscossione delle imposte, per la necessità di consegnare alla fine del turno le somme riscosse. (V 4366/80, mass n 408234).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 313, Contr. Coll. 30/10/1953 num. 6, DPR 26/12/1961 num. 1810 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)