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Sez. L, Sentenza n. 4366 del 09/07/1980 (Rv. 408234 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - AGENTE - DETERMINAZIONE DI BASE DELLE MANSIONI - FONTE UNICA - ART 313 DEL RD N 1138 DEL 1936 - MANSIONI DEL RICEVITORE DI PRIMA CLASSE ADDETTO IN GESTIONE DI CLASSE SUPERIORE - ELEMENTO DISTINTIVO - AGENTE ADDETTO A SPORTELLO PERIFERICO COME AGENTE UNICO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408234-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - AGENTE - DETERMINAZIONE DI BASE DELLE MANSIONI - FONTE UNICA - ART 313 DEL RD N 1138 DEL 1936 - MANSIONI DEL RICEVITORE DI PRIMA CLASSE ADDETTO IN GESTIONE DI CLASSE SUPERIORE - ELEMENTO DISTINTIVO - AGENTE ADDETTO A SPORTELLO PERIFERICO COME AGENTE UNICO - ESCLUSIONE.*

Mentre per la Determinazione di base delle mansioni di agente delle imposte di consumo l'unica fonte e costituita dalle precise indicazioni dell'art 313 del RD 30 aprile 1936 n 1138 (regolamento di esecuzione del tu sulla finanza locale), la verifica della spettanza dell'inquadramento nelle altre qualifiche dell'organico aziendale va effettuata sulla scorta dei tratti distintivi delle correlative mansioni indicate specificamente nella normativa contrattuale. Conseguentemente alla stregua del CCNL del 30 ottobre 1953 (recepito nel DPR 26 dicembre 1961 n 1810) l'elemento distintivo delle mansioni del ricevitore di prima classe addetto in gestione di classe superiore e costituito, oltre che dall'Esercizio delle normali funzioni di sorveglianza e accertamento di cui al citato art 313, dall'espletamento dei servizi amministrativi di cassa e riscossione che si concretano nello svolgimento di una specifica attivita di contabilizzazione di tutte le somme provenienti da vari uffici e di imputazione ai vari titoli del bilancio. Pertanto tale qualifica non spetta all'agente addetto a sportello periferico come agente unico, che provveda ad una contabilizzazione sommaria, conseguente e complementare all'opera di liquidazione e riscossione delle imposte, per la necessita di consegnare alla fine del turno le somme riscosse. (V 394/80, mass n 403774; (V 3129/79, mass n 399485; (V 1984/79, mass n 398387; (V 1089/75, mass n 374509).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 313, Contr. Coll. 30/10/1953 num. 6, DPR 26/12/1961 num. 1810 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)