Sez. 1, Sentenza n. 3988 del 29/11/1975 (Rv. 378288 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITA - IN GENERE - GIUDIZIO DAVANTI AI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA - INSUSSISTENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITA - IN GENERE - GIUDIZIO DAVANTI AI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA - INSUSSISTENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - ESCLUSIONE.*
Non essendo ipotizzabile alcun concorso o conflitto di giurisdizione tra l'autorita giudiziaria italiana e i tribunali o i dicasteri ecclesiastici in ordine al matrimonio concordatario per l'assoluta ripartizione delle competenze in tale materia, non sussiste alcuna pregiudizialita tra il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e il giudizio ecclesiastico di nullita del matrimonio e pertanto e inammissibile la richiesta di sospensione del processo civile in attesa della pronuncia sulla nullita del vincolo matrimoniale. (V 1131/74, mass n 369408).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)