Sez. L, Sentenza n. 10961 del 18/08/2000 (Rv. 539675 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato - Anzianità maturata nel periodo di formazione e lavoro - Computabilità ex art. 3 D.L. n. 726/1984 - Deroga per gli istituti meramente contrattuali - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE
La disposizione dell'art. 3, comma quinto, del D.L. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984, secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del relativo rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro, e la disposizione del comma dodicesimo, che estende le agevolazioni offerte ai datori di lavoro al caso di assunzioni nei dodici mesi successivi al periodo di formazione, comportano la computabilità di detto periodo anche quando l'anzianità di servizio è presa in considerazione da discipline meramente contrattuali, come quelle sugli scatti di anzianità e i passaggi automatici di classe stipendiale, dato che la distinzione tra istituti di origine legale e trattamenti di fonte convenzionale non trova fondamento nel tassativo tenore del testo normativo, la cui portata non può ritenersi derogabile neanche mediante specifiche previsioni della contrattazione collettiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)