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Sez. U, Sentenza n. 13617 del 31/07/2012 (Rv. 623441 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Mero accertamento della volontà delle parti - Mancata attenzione alla certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti - Illecito disciplinare - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623441-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinari a carico dei notai, costituisce illecito deontologico il comportamento del professionista, il quale proceda al mero accertamento della volontà delle parti ed alla direzione nella compilazione dell'atto, ma ometta di interessarsi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito, trattandosi di violazione prevista dall'art. 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'art. 22 del d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249. (Nella specie, la C.S. ha confermato la sentenza impugnata, osservando che il dovere deontologico non poteva ritenersi assolto solo perché era stata formulata, al momento dell'atto, la domanda circa l'esistenza di dubbi o di richieste di chiarimenti rivolta ad una persona non esperta, atteso che il rogito, invece di comportare una surroga, aveva implicato la sostituzione del precedente mutuo con un altro, così determinando un aumento dell'affidamento a carico del cliente).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)