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Sez. L, Sentenza n. 27 del 05/01/1980 (Rv. 403392 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403392-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In materia di regolamento delle spese processuali - fuori della ipotesi di violazione del principio della soccombenza, con condanna della parte totalmente vittoriosa - e insindacabile la statuizione del giudice di merito per quanto riguarda i motivi che possano giustificare la compensazione di esse, totale o parziale, tra le parti litiganti. (Conf 3748/77, mass n 387419; (Conf 4229/77, mass n 387855).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)