Sez. 2, Sentenza n. 541 del 15/10/1985 Ud. (dep. 18/01/1986) Rv. 171603 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - FORME PRESCRITTE DALL'ART. 134 COD. PROC. PEN. - DEROGABILITÀ - ESCLUSIONE.*
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - FORME PRESCRITTE DALL'ART. 134 COD. PROC. PEN. - DEROGABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La nomina del difensore, che deve essere assolutamente certa in considerazione dell'importanza delle funzioni conferite, è rigorosamente disciplinata dall'art. 134 cod. proc. pen., che prescrive formalità tassative non suscettibili di deroghe. (V mass n 162007 ed ivi citate; (Conf mass n 152519).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)