Sez. L, Sentenza n. 7505 del 12/08/1997 (Rv. 506698 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA | Opposizioni agli atti esecutivi - Competenza funzionale del giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Limiti - Esclusione - Competenza del giudice del lavoro dopo la prima fase - Insussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Nelle materie del lavoro e della previdenza ed assistenza obbligatorie, per l'opposizione agli atti esecutivi proposta dopo l'inizio dell'esecuzione sussiste la competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 618 bis, secondo comma, cod. proc. civ., che - diversamente che per l'opposizione all'esecuzione - rimane ferma anche dopo la prima fase del processo, perché nessuna distinzione è contenuta nella disposizione citata né in disposizione analoga a quella dettata per l'opposizione all'esecuzione dall'art. 616, e, d'altra parte, la non applicazione della normativa inerente alle controversie di lavoro e previdenziali quanto alla competenza per l'opposizione agli atti esecutivi è giustificata dal carattere funzionale ed inderogabile della competenza "ex" art. 27, secondo comma, cod. proc. civ. e dalla riserva contenuta nell'ultimo inciso dell'art. 618 bis, primo comma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)