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Sez. U, Sentenza n. 900 del 29/03/1971 (Rv. 350799 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - RIFERIMENTO AL PETITUM SOSTANZIALE.*
Stato
decisa il 1971-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350799-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - RIFERIMENTO AL PETITUM SOSTANZIALE.*

Ai fini della discriminazione della giurisdizione del giudice ordinario da quella del giudice amministrativo, si deve aver riguardo al cosiddetto petitum sostanziale, cioe alla intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, e determinata in relazione alla reale protezione accordata dall'ordinamento giuridico alla posizione stessa, e quindi senza dare alcuna Rilevanza alla prospettazione formulata dalle partì sicche spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie che hanno per oggetto una situazione giuridica normativamente considerata come diritto soggettivo, mentre sono devolute al giudice amministrativo le azioni relative alla lesione di un interesse legittimo. (V 924'70, mass n 346352).*

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)