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Sez. U, Sentenza n. 2856 del 05/11/1973 (Rv. 366452 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - PETITUM SOSTANZIALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO OD AMMINISTRATIVO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366452-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - PETITUM SOSTANZIALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO OD AMMINISTRATIVO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*

Al fine di accertare se sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, bisogna aver riguardo, con particolare riferimento, piu che al petitum, alla causa petendi, al cosiddetto petitum sostanziale, cioe all'intrinseca consistenza dell'interesse dedotto in lite in relazione alla reale protezione accordata dall'ordinamento giuridico alla posizione soggettiva dell'attore, prescindendo, quindi, dalla prospettazione fattane dallo stesso, onde stabilire se detta protezione sia diretta alla tutela di un diritto soggettivo, mentre, se la stessa protezione e diretta alla tutela di un interesse legittimo, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. (V 3519/71, mass n 355169; 900/71, mass n 350799).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)