Sez. U, Sentenza n. 924 del 06/04/1970 (Rv. 346352 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - RIFERIMENTO AL PETITUM SOSTANZIALE - VIOLAZIONE DI NORMA DI RELAZIONE O DI NORMA DI AZIONE - RISPETTIVA COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO OD AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - RIFERIMENTO AL PETITUM SOSTANZIALE - VIOLAZIONE DI NORMA DI RELAZIONE O DI NORMA DI AZIONE - RISPETTIVA COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO OD AMMINISTRATIVO.*
Al fine di stabilire se una determinata controversia ricada sotto la giurisdizione ordinaria o sotto quella amministrativa, l'indagine deve essere condotta in base al petitum sostanziale, cioe tenendo conto del petitum in relazione alla causa petendi risultante dall'atto introduttivo del giudizio e dai successivi Atti dello svolgimento del processo. Nell'indagine non ha rilievo alcuno la prospettazione della parte, ma e il giudice che deve ricercare direttamente e individuare l'oggetto della controversia e la sostanziale protezione accordata dal diritto positivo, in astratto, alla situazione soggettiva da tutelarsi nel giudizio. Non e sufficiente, pertanto, che il privato deduca la lesione di un diritto soggettivo per effetto di un atto amministrativo, ma occorre che nel thema decidendum sia configurabile un diritto soggettivo alla stregua del diritto positivo, nel senso che questo contenga una norma la quale attribuisca alla posizione soggettiva, che risulta dedotta in giudizio dal suo titolare, una protezione diretta e immediata, con esclusione di un potere discrezionale della pa di incidere in qualunque modo sulla posizione stessa modificandola o eliminandola. In concreto la giurisdizione spetta al giudice ordinario se la norma individuata come violata, per sua natura e finalita, e rivolta a disciplinare rapporti, fra privati e pa, dai quali scaturiscano reciproci diritti ed obblighi o diritti per i privati, ossia e una norma di relazione, in quanto la sua violazione concreta appunto una illegittima lesione della sfera giuridica del privato e cioe la lesione di un diritto soggettivo. Se invece la norma lesa e stata posta per assicurare la conformita dell'Azione della pa all'interesse pubblico alla cui tutela e stata predisposta, ossia e una norma di Azione, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, trattandosi di tutela di un interesse legittimo, poiche l'interesse del privato ad evitare le conseguenze dannose dell'illegittimo comportamento dell' amministrazione riceve solo una protezione mediata, essendo tutelato solo in quanto esso coincida con l'interesse pubblico. (V 2266-69, massima n 341645 694-69, massima n 338957 3309-68, massima n 336301 2813-68, massima n 335467 413-68, massima n 331414).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)