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Sez. 5, Sentenza n. 13198 del 06/06/2007 (Rv. 599651 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Acquisto di fondo agricolo, in nome e per conto del figlio minore, da parte di genitore non autorizzato alla continuazione dell'impresa agricola per conto del figlio stesso - Applicabilità della minore aliquota di cui all'art. 1 bis della tariffa allegata al d.P.R. n. 634 del 1972 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599651-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

L'acquirente di un fondo agricolo, per invocare l'applicazione dell'imposta di registro nella misura ridotta prevista dall'art. 1 bis della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, deve possedere la qualità di imprenditore agricolo (ovvero impegnarsi ad acquisirla entro tre anni dall'acquisto), e tale qualità, nel caso di acquisti a mezzo di rappresentante, deve essere posseduta dal rappresentato. Ne consegue che il suddetto beneficio non può essere invocato dal genitore che sia stato autorizzato dal giudice tutelare all'acquisto di un fondo agricolo in nome e per conto del figlio minore, da destinare all'incremento dell'impresa agricola di cui quest'ultimo sia proprietario, ove il medesimo genitore - pur avendo la qualità di imprenditore agricolo - non sia stato altresì autorizzato alla continuazione dell'impresa per conto del figlio stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., DPR 21/02/1977 num. 36 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1977 num. 634 art. 1 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)