Sez. 1, Sentenza n. 4978 del 04/06/1997 (Rv. 504932 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Tacita da parte di un ente - Ammissibilità - Condizioni.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE
La rinuncia del debitore ad avvalersi dell'eccezione di prescrizione, ai sensi dell'art. 2937 ultimo comma cod. civ., può essere tacitamente espressa anche da un ente (nella specie, A.N.A.S.), per il tramite di comportamenti concludenti dell'organo munito del potere gestionale e rappresentativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)