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Sez. 1, Sentenza n. 4978 del 04/06/1997 (Rv. 504932 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Tacita da parte di un ente - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504932-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE

La rinuncia del debitore ad avvalersi dell'eccezione di prescrizione, ai sensi dell'art. 2937 ultimo comma cod. civ., può essere tacitamente espressa anche da un ente (nella specie, A.N.A.S.), per il tramite di comportamenti concludenti dell'organo munito del potere gestionale e rappresentativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)