Sez. 1, Sentenza n. 8044 del 14/08/1998 (Rv. 518072 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Prescrizione - Atti interruttivi e rinuncia alla prescrizione - Requisiti - Richiesta di pagamento da parte del privato e promessa di pagamento da parte dell'ente prive di forma scritta - Idoneità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il termine (quinquennale) di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla occupazione di terreni in mancanza della tempestiva emanazione del decreto di esproprio inizia a decorrere dalla data della irreversibile trasformazione dell'immobile occupato, senza che possano spiegare effetto interruttivo eventuali richieste di pagamento non formulate per iscritto, dal privato, nei confronti dell'ente espropriante, e senza che possano integrare gli estremi della rinuncia alla prescrizione le eventuali promesse di pagamento non provenienti dall'organo dell'ente a tal fine preposto (e prive, anch'esse, di forma scritta), ovvero le proposte, dall'evidente contenuto transattivo, formulate dall'espropriante al solo scopo di giungere ad una bonaria composizione della controversia in atto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)