Sez. 6, Sentenza n. 20315 del 05/03/2015 Ud. (dep. 15/05/2015) Rv. 263546 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Reato permanente - Cessazione della permanenza - Fatto storico delineato nell'imputazione - Accertamento con sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione - Condotte successive - Ne bis in idem - Insussistenza - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
In tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere. (Fattispecie in tema di sottrazione di minore e di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)