Sez. 4, Sentenza n. 1303 del 13/05/1997 Cc. (dep. 27/06/1997) Rv. 208539 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Giudice diverso da quello che ha proceduto all'apertura del dibattimento - Provvedimento di sospensione del dibattimento e di rimessione degli atti al magistrato dirigente per la designazione del giudice - Provvedimento di designazione dello stesso giudice remittente - Abnormità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
L'ordinanza con la quale il giudice, diverso da quello che ha proceduto all'apertura del dibattimento, lo sospende e rimette gli atti per la designazione del giudice addetto alla trattazione al magistrato dirigente ed il consecutivo decreto con cui questi li restituisce al primo, in quanto incaricato di trattare la causa come da provvedimento tabellare e da calendario dell'ufficio, non sono abnormi, ed impugnabili come tali per cassazione, in quanto espressione del potere di amministrazione della giurisdizione, il cui esercizio al di fuori dei casi specificamente stabiliti dalle norme processuali non si pone perciò al di fuori degli schemi tipici dell'ordinamento processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 477 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 132, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 132, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 160, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)