Sez. 5, Sentenza n. 87 del 14/01/1997 Cc. (dep. 27/02/1997) Rv. 207257 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI | Richiesta di rinvio a giudizio - Mancanza di determinatezza dell'imputazione - Ordinanza dibattimentale che ne dichiara la nullità - Abnormità strutturale - Esclusione - Abnormità funzionale - Esclusione - Impugnabilità - Esclusione.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI
L'ordinanza con la quale il tribunale dichiari la nullità del decreto di citazione, ritenendo l'imputazione carente di determinatezza per non essere stati specificati i singoli soggetti passivi in relazione alla pluralità di episodi criminosi denunciati, non può dirsi abnorme né sotto l'aspetto strutturale, sol perché eventualmente viziato da errata interpretazione di norme processuali, né sotto quello funzionale, in quanto non è suscettibile di produrre un'oggettiva paralisi processuale, e non è perciò impugnabile con ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)