Sez. 3 - , Ordinanza n. 19629 del 18/09/2020 (Rv. 659027 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Benefici in favore delle vittime del terrorismo (l. n. 302 del 1990) - Estensione ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 (l. n. 340 del 1995) - Cumulo col risarcimento del danno - Esclusione - Mancato conseguimento del risarcimento - Irrilevanza – Principio della "compensatio lucri cum damno" - Applicazione - Necessità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE
Gli importi liquidati a titolo risarcitorio ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 non si cumulano ai benefici loro liquidati ai sensi della l. n. 302 del 1990, ad essi estesi dalla l. n. 340 del 1995, né assume rilievo il momento, anteriore o successivo al risarcimento del danno, di erogazione di tali provvidenze, poiché si applica comunque la regola della decurtazione dell'indennità dall'ammontare del risarcimento, secondo il principio della "compensatio lucri cum damno".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/10/1990 num. 302 art. 4, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 5, Legge 08/08/1995 num. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)