Sez. 1, Sentenza n. 1641 del 02/03/1996 (Rv. 496104 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Omessa consegna del titolo al beneficiario - Sottrazione del titolo - Pagamento a terzi - Azione del beneficiario nei confronti della banca mittente - Esclusione - Azione di responsabilità extracontrattuale del richiedente nei confronti di detta banca - Ammissibilità.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
Nel caso in cui un assegno circolare "non trasferibile" non sia mai pervenuto nella materiale disponibilità del beneficiario, per essere stato sottratto subito dopo la sua spedizione da parte del richiedente, nessuna azione compete al predetto beneficiario, nei confronti della banca emittente, essendo indispensabile, per l'esperimento delle azioni cartolari, non solo la documentazione del titolo, ma anche la sua materiale consegna ad opera del richiedente; mentre sussiste la legittimazione dell'indicato richiedente a proporre azione risarcitoria, nei confronti della banca, tendente a far valere la responsabilità extracontrattuale della stessa, , trattandosi di azione "erga omnes", per violazione della clausola di intrasferibilità dell'assegno e del conseguente diritto del richiedente a che il titolo non sia pagato a persona diversa dall'intestatario, fondato sulla natura pubblica del servizio di pagamento degli assegni circolari, che non rappresenta un mero servizio di cassa svolto in favore della clientela e nell'esclusivo interesse di questa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)