Sez. 1, Sentenza n. 10111 del 13/10/1993 (Rv. 483936 - 01)
Titoli di credito - Assegno bancario - Non trasferibile | Pagamento a persona diversa dall'ordinatario - Responsabilità aquiliana "erga omnes" del trattario e del banchiere incaricato dell'incasso - Ammissibilità - Azione risarcitoria - Esperibilità - Condizioni.
Titoli di credito - Assegno bancario - Non trasferibile
Il pagamento di un assegno bancario non trasferibile a persona diversa dall'ordinatario assoggetta il trattario e lo stesso banchiere incaricato dell'incasso (colui che paga) ad una responsabilità aquiliana "erga omnes" (art. 43, secondo comma, R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736), ma occorre che chi agisce in giudizio, e che non sia il prenditore, già cartolarmente legittimato in base al titolo irregolarmente estinto, dimostri, da un lato, di aver subito un pregiudizio in conseguenza dell'irregolare pagamento e, dall'altro, che comunque il pagamento non corrisponde alla volontà del danneggiato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)