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Sez. 6, Sentenza n. 2636 del 14/01/2000 Ud. (dep. 01/03/2000) Rv. 215777 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA AD UN CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO | Nozione di "corpo" - Autorità collegiale - Necessità.
Stato
decisa il 2000-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215777-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA AD UN CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO

Agli effetti di quanto previsto dall'art.338 cod.pen., per "corpo" politico, amministrativo o giudiziario deve intendersi una autorità collegiale che eserciti una delle suddette funzioni, in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrono. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che possa integrare la nozione suddetta un comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)