Sez. 6, Sentenza n. 32869 del 18/05/2005 Cc. (dep. 02/09/2005) Rv. 231661 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA AD UN CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO | Necessità che la condotta sia diretta ad un organo collegiale o ad una sua rappresentanza - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA AD UN CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO
Non può ritenersi sussistente il reato di cui all'art. 338 cod. pen. (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario) qualora la condotta violenta o minacciosa non sia diretta ad un organo collegiale o ad una sua rappresentanza, qualificabile, quest'ultima, come tale, solo nel presupposto che ad essa sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del collegio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato in un caso in cui esso era stato ipotizzato sulla base della ritenuta sussistenza di una "campagna di aggressione mediatica" condotta nei confronti di taluni singoli magistrati).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)