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Sez. U, Sentenza n. 1849 del 26/01/2009 (Rv. 606441 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Credito residuo sul saldo per la realizzazione delle opere - Mancata contestazione e riconoscimento - Interessi di mora - Disciplina ex artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606441-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, allorché la P.A. non abbia contestato ed abbia, invece, esplicitamente riconosciuto il credito residuo sul saldo delle opere realizzate, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora, trattandosi di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di pagamento, da parte della P.A..

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)