Sez. 1, Sentenza n. 6423 del 22/01/1980 Ud. (dep. 21/05/1980) Rv. 145386 - 01
REATO - CAUSALITA (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - SOPRAVVENIENZA DI FATTORE CAUSALE DEL TUTTO ECCEZIONALE - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI CAUSALITA - CONDIZIONI.*
REATO - CAUSALITA (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - SOPRAVVENIENZA DI FATTORE CAUSALE DEL TUTTO ECCEZIONALE - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI CAUSALITA - CONDIZIONI.*
Il criterio dell'eccezionalita del fattore causale sopravvenuto puo essere utilizzato ai fini della interruzione del rapporto di causalita purche la condotta del soggetto attivo sia, di per se, inidonea a produrre l'evento in concreto verificatosi. In sostanza, il nesso causale viene interrotto soltanto quando un fattore eccezionale interferisce in una serie causale antecedente che non aveva alcuna capacita di cagionare l'evento. Solo in tal caso, il fattore eccezionale sopravvenuto puo considerarsi 'da solo sufficiente a determinare l'eventò, ossia vera causa dello stesso, mentre il fattore antecedente posto in essere dal soggetto attivo, siccome inidoneo, agisce da mera condizione, cioe come antecedente necessario ma inidoneo ed inadeguato rispetto all'evento in concreto verificatosi. Per contro, se il fattore antecedente e potenzialmente idoneo, di per se, a cagionare l'evento, il fattore sopravvenuto, sia esso eccezionale oppure no, agisce semplicemente da condizione, ossia come situazione che ha favorito, agevolato o accelerato la verificazione del risultato e, percio, non puo essere considerato come causa da sola 'sufficientè a determinare l'evento. (V mass nn 143703, 143102, 143001, 099196, 099126 e 137966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)