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Sez. 1, Sentenza n. 1732 del 17/02/1995 (Rv. 490495 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI | Discrezionalità del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490495-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI

I provvedimenti adottati in sede di separazione personale in ordine all'affidamento della prole rientrano tra i poteri discrezionali del giudice di merito e sono perciò incensurabili in cassazione, salva la deducibilità di eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)