Sez. 5, Sentenza n. 2846 del 07/02/2008 (Rv. 602105 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Acquisto per successione "mortis causa" o per donazione - Plusvalenze tassabili - Valore iniziale di acquisto del bene - Sentenza della Corte costituzionale n. 328 del 2002 - Rivalutabilità del valore iniziale - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE
In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante la vendita di aree edificabili, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 328 del 2002 che ha dichiarato l'incostituzionalità del secondo comma, ultimo periodo, dell'art. 82 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dall'art. 11, lett. g), della legge 30 dicembre 1991 n. 413, per i terreni acquistati per effetto di successione "mortis causa" o per donazione, il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, assunto quale prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, va rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. B CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82 com. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 1 lett. G CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)