Sez. 5, Sentenza n. 9872 del 05/05/2011 (Rv. 618074 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Cartella esattoriale emessa in seguito a controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi - Impugnabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In materia tributaria, l'impugnazione della cartella esattoriale, emessa in seguito a procedura di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non è preclusa dal fatto che l'atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe la irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono ritrattabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione. (Nella specie, l'erario aveva contestato al contribuente l'omesso pagamento dell'IRPEF sulla plusvalenza realizzata attraverso la vendita di un fondo pervenutogli a titolo ereditario; il contribuente si era tuttavia doluto che il calcolo della plusvalenza fosse stato effettuato dall'Amministrazione finanziaria senza rivalutare in base agli indici ISTAT il valore del fondo al momento della vendita. La S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza di annullamento della cartella esattoriale, ritenendo irrilevante che il valore del fondo posto dall'erario a fondamento della propria pretesa fosse quello dichiarato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)