Sez. 1, Sentenza n. 11722 del 07/07/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156550 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE FINALIZZATA AL COMPIMENTO DELLA RAPINA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA - ESCLUSIONE - IPOTESI AGGRAVATA DI CUI ALL'ART. 628 SECONDO CAPOVERSO N. 2 COD. PEN. - CONFIGURABILITÀ.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE FINALIZZATA AL COMPIMENTO DELLA RAPINA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA - ESCLUSIONE - IPOTESI AGGRAVATA DI CUI ALL'ART. 628 SECONDO CAPOVERSO N. 2 COD. PEN. - CONFIGURABILITÀ.*
La privazione della libertà personale, quando sia limitata al tempo necessario alla consumazione della rapina e si esaurisca col mezzo immediato e diretto di esecuzione della rapina stessa, non integra il reato di sequestro di persona, ma costituisce una modalità di attuazione del delitto di rapina nella Forma aggravata, così come previsto dall'art. 628, secondo capoverso n. 2, nella quale tale condotta rimane assorbita. (V mass n 148396; (V mass n 119882; (V mass n 104969).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 2, Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)