Sez. 2, Sentenza n. 11673 del 25/11/1993 (Rv. 484494 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze - Edifici in confine con piazze o vie pubbliche - In genere (nozione di piazza o via pubblica) | Destinazione di un terreno privato a strada pubblica - Previsione contenuta in un programma di fabbricazione - Obbligo del proprietario confinante di osservare le distanze legali - Permanenza - Acquisizione del terreno a proprietà pubblica - Condizioni - "Assegno di linea" ex art. 33 comma primo n. 2 legge 17 agosto 1942 n. 1150 - Inidoneità.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze - Edifici in confine con piazze o vie pubbliche - In genere (nozione di piazza o via pubblica)
La mera previsione in un programma di fabbricazione della destinazione di un terreno privato a strada pubblica non determina una modificazione immediata del regime dei diritti immobiliari privati e non è sufficiente, pertanto, ad esimere il proprietario confinante dall'obbligo di osservare le distanze legali, occorrendo all'uopo, ai sensi dell'art. 879 comma secondo cod. civ., la concreta destinazione del suolo a strada pubblica, mediante provvedimento espropriativo o di occupazione d'urgenza, oppure a norma dell'art. 24 della legge n. 1150 del 1942 mediante convenzione tra il privato proprietario dell'area e la P.A., avente finalità sostitutive o alternative del procedimento di espropriazione per p.u.. Non è idoneo, invece, a determinare l'acquisizione alla proprietà pubblica di terreni da destinarsi secondo le previsioni urbanistiche a vie e piazze pubbliche "l'assegno di linea" di cui all'art. 33 comma primo n. 2 legge 17 agosto 1942 n. 1150, non avendo tale atto efficacia ablatoria né costituendo la detta convenzione bensì rilevando sul piano effettuale soltanto come onere imposto per rendere il progetto compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 879, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 24, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 33, Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)