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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21146 del 17/09/2013 (Rv. 627801 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA) | Destinazione di aree private a strada prevista in un piano di lottizzazione - Modificazione del regime dei diritti immobiliari - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Esenzione dal rispetto delle distanze legali ex art. 879, secondo comma, cod. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2013-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627801-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA)

La previsione, in un piano di lottizzazione approvato dall'autorità comunale, della destinazione di determinate aree a strada, non implica l'immediata modificazione del regime dei diritti immobiliari su dette aree, occorrendo a tale scopo un provvedimento amministrativo ablatorio ovvero una convenzione privata stipulata tra il lottizzante e la P.A.; ne consegue l'inapplicabilità alle stesse dell'art. 879, secondo comma, cod. civ., in materia di esonero dal rispetto delle distanze legali per le costruzioni confinanti con piazze e vie pubbliche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)