Sez. 6, Sentenza n. 21561 del 29/01/2002 Ud. (dep. 04/06/2002) Rv. 222742 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO | Imputato sottoposto ad obbligo di soggiorno che abbia richiesto di partecipare - Mancata autorizzazione a comparire all'udienza - Impedimento - Configurazione - Udienza - Rinvio - Necessità - Sentenza - Nullità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO
Nel giudizio di appello in camera di consiglio, l'udienza deve essere rinviata quando vi è un legittimo impedimento dell'imputato che, sottoposto alla misura dell'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello del luogo di svolgimento del giudizio, abbia manifestato la volontà di comparire e non abbia ottenuto autorizzazione dal giudice competente.Ne consegue che la sentenza pronunciata all'esito dell'udienza - celebrata nonostante l'impedimento dell'imputato a comparire - è viziata dalla nullità prevista dall'art.178 lett. c)cod. proc.pen., a regime intermedio ex art.180 dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)