Sez. 1, Sentenza n. 5969 del 24/04/2002 (Rv. 553981 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - CLAUSOLE COMPROMISSORIE | Ente Acquedotti Siciliani - Natura di ente pubblico - Configurabilità - Capitolato generale d'appalto - Applicabilità - Contratto contenente clausola arbitrale con rinvio alle disposizioni del citato Capitolato - Fonte autonoma dell'arbitrato - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - CLAUSOLE COMPROMISSORIE
L'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), istituito con la legge n. 24 del 1942, ha natura di ente pubblico e, sia nel caso in cui operi con fondi erogati dal Ministero dei Lavori Pubblici per realizzare programmi da questo approvati, sia nel caso in cui commissioni appalti rivolti a realizzare opere di competenza della Regione Sicilia o di enti regionali o locali, è comunque tenuto all'osservanza delle disposizioni del Capitolato Generale approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, che, ai sensi dell'art. 9 della legge Reg. Sicilia n. 21 del 1973, si applica obbligatoriamente a tutte le opere pubbliche eseguite nel territorio regionale. Ne consegue che, nel caso in cui lo specifico contratto d'appalto stipulato dal menzionato ente contenga una clausola compromissoria che, dopo avere stabilito il deferimento di tutte le controversie ad un collegio arbitrale, rinvii per la loro definizione alle disposizioni del citato Capitolato generale, tale clausola assume valore meramente ripetitivo della normativa richiamata, comunque applicabile per espresso disposto delle leggi stesse.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 26/05/1973 num. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)